Universal Forniture
Il simbolo CE indica che i prodotti sui quali é apposto ottemperano lo standard europeo che regola la loro esecuzione e la loro produzione. Nel 1989 la Comunità Europea ha pubblicato due direttive attinenti la fabbricazione e l'uso durante il lavoro di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

- la 89/656/CEE direttiva sul DPI utilizzato durante il lavoro.
- la 89/686/CEE direttiva sulla fabbricazione di DPI

Le direttive sui DPI stabiliscono con termini generali le richieste essenziali che devono essere osservate per vendere DPI all'interno dell'unione Europea e per impiegare DPI sul luogo di lavoro. Queste sono state recepite nell'ordinamento legislativo Italiano rispettivamente con decreto Legislativo 475/92 e 626/94. I DPI sono stati suddivisi in tre categorie (art. 4 DL 475/95):

- Appartengono alla PRIMA CATEGORIA, i DPI di progettazione semplici destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità, (indicati sul presente catalogo con il simbolo ).
- Appartengono alla TERZA CATEGORIA i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi di carattere permanente (indicati sul presente catalogo con il simbolo su fondo giallo seguito da pittogrammi).
- Appartengono alla SECONDA CATEGORIA i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. (indicati sul presente catalogo con il simbolo seguito dai pittogrammi).



SCELTA DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE

La scelta dei dispositivi individuali di protezione è subordinata a una prima analisi degli elementi di rischio presenti in tutte le fasi di lavorazione e alla verifica dell'utilizzo di tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi necessari al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi. L'analisi preliminare è quindi indispensabile sia per individuare con correttezza i dispositivi di protezione necessari per far fronte al rischio, che per costituire prove in caso di incidente imputabile ad un uso ritenuto improprio del Dpi utilizzato. Il Decreto Legislativo 626 dei 19.09.94, può costituire una buona base di partenza, anche se andrebbe meglio adattato alla realtà dell'unità produttiva, e serve a stabilire quale sia la parte dei corpo esposta al rischio e se vada protetta contro un solo agente o si debba invece ricorrere ad un sistema di protezione combinato.
Una corretta procedura per la scelta e l'assegnazione di un DPI dovrebbe quindi prevedere:

- l'analisi dei rischio condotta dal responsabile di sicurezza (in collaborazione con il medico di fabbrica quando il problema include argomenti inerenti alla salute dei lavoratori);
- l'individuazione dei DPI idonei attraverso un dialogo con i fornitori;
- l'acquisizione del giudizio dei lavoratori interessati in merito ai Dpi proposti.

DOCUMENTAZIONE

Tra gli obblighi che il Decreto Legge 626 impone al datore di lavoro, oltre alla vaiutazione delle caratteristiche dei Dpi, affinchè questi risultino idonei a proteggere dai rischi individuali, ci sono quelli di:

- rendere disponibili in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato;
- mantenere in efficienza i Dpi e assicurarne le condizioni igieniche mediante manutenzione, riparazione, sostituzioni necessarie;
- informare il lavoratore dei rischi dai quali il Dpi lo protegge.

Ogni Dpi dovrà essere corredato da una nota informativa che illustri:

- le caratteristiche dei Dpi, le sue prestazioni e, ove necessario, le sue limitazioni d'impiego;
- le istruzioni per la manutenzione;
- le istruzioni per la corretta conservazione dei Dpi ed, eventualmente i limiti di durata a fronte delle condizioni di impiego;
- gli eventuali controlli da mettere in atto prima di disporne l'uso.